Disposizioni previste dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020 e dal provvedimento del CONI sulle Manifestazioni di Interesse Nazionale

Si informa che il Decreto Legge n. 158 del 2 dicembre – disponibile cliccando qui – ed il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre – disponibile cliccando qui – le cui disposizioni sono efficaci dal 4 dicembre e fino al 15 gennaio  2021 – prevedono nuove misure di interesse per lo sport motociclistico delineate, in ottemperanza ai citati Decreti, da specifica Delibera di Consiglio Federale dell’11 dicembre 2020:

Manifestazioni ed eventi sportivi – Allenamenti

  • L’attività del Motociclismo non è definita ufficialmente sport di contatto (allegato 25/A Decreto Ufficio dello Sport della PCM del 13 ottobre 2020) e quindi non risente delle preclusioni previste dall’art. 1 punto 9 comma g) del DPCM del 3 dicembre;

  • Sono consentite le Manifestazioni Agonistiche di preminente Interesse Nazionale definite a seguito del provvedimento del CONI (calendari visionabili cliccando qui) da svolgersi all’interno di impianti sportivi omologati utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico nel rispetto di quanto disposto dalle Linee Guida federali.
  • Gli spostamenti di atleti con il proprio team, i tecnici, gli ufficiali di gara e i componenti dello staff organizzativo impegnati nelle manifestazioni sopra richiamate sono quindi consentiti, previa autodichiarazione e rispetto delle Linee Guida.
  • Al fine  di  consentire  il   regolare   svolgimento   delle competizioni sportive nazionali e internazionali che  prevedono  la partecipazione di atleti, tecnici, ufficiali  di  gara e loro staff provenienti da Paesi per i quali l’ingresso in  Italia è vietato o per i quali è prevista la quarantena (allegato 20 dpcm 3 dicembre, visionabile cliccando qui), questi ultimi prima dell’ingresso in  Italia,  devono  avere  effettuato  un  test molecolare o antigenico per verificare lo stato  di  salute,  il  cui esito deve essere indicato nella dichiarazione di cui all’articolo 7, comma 1, e verificato dal vettore ai sensi dell’articolo 9. Tale test non deve essere antecedente a 72 ore dall’arrivo in Italia  e  i soggetti interessati, per essere autorizzati all’ingresso in  Italia, devono essere in possesso dell’esito che ne certifichi la negatività e riporti i dati anagrafici della persona sottoposta al test per  gli eventuali controlli. In caso di esito negativo del tampone i soggetti interessati sono autorizzati  a  prendere  parte  alla  competizione sportiva internazionale sul territorio italiano, in conformità con le specifiche Linee Guida federali o dall’ente sportivo  organizzatore dell’evento. In considerazione delle rilevanti novità in materia di ingresso in Italia introdotte dall’ultimo provvedimento, si raccomanda di prendere visione del testo del Dpcm 3 dicembre presente in allegato e di consultare la Scheda Paese di interesse ed il questionario online sul portale Viaggiare Sicuri, in corso di aggiornamento ai seguenti link:

infocovid.viaggiaresicuri.it/__manutenzione.html

www.viaggiaresicuri.it/find-country


  • È consentita l’attività di allenamento agonistico di tutti i piloti in possesso di Licenza Agonistica, titolati a partecipare agli eventi sopra richiamati, e salvo diverse indicazioni delle amministrazioni territoriali, effettuata in impianti sportivi omologati utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico secondo le Linee Guida federali per gli Allenamenti.
  • È consentita l’attività sportiva di base in forma individuale di tutti i piloti anche non agonisti effettuata secondo quanto previsto dalla lettera f) del punto 9 dell’articolo 1 del DPCM del 3 dicembre, nel rispetto delle norme di distanziamento e senza alcun assembramento effettuata in impianti sportivi omologati utilizzati a porte chiuse e senza l’uso degli spogliatoi interni ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico nel rispetto delle Linee Guida federali per gli Allenamenti e delle Linee Guida emanate dall’Ufficio dello Sport. Gli spostamenti per attività sportiva di base risentono delle limitazioni relative alla zonizzazione regionale.

  • Sono sospese tutte le attività didattiche e formative collettive (Corsi Teorici Pratici e Attività di Base per Tesserati, e gli eventi Hobby Sport e Motocavalcate) fatta eccezione per i Corsi Teorici Pratici di Formazione Sportiva Agonistica (FSA) svolti quindi con allievi provvisti di Licenza Agonistica.

Si precisa che queste disposizioni dalle Autorità competenti sono di carattere generale. È necessario sempre e in tutte le circostanze verificare le ordinanze assunte dalle rispettive Regioni e Provincie autonome nonché le prescrizioni delle Amministrazioni Comunali e le Autorità Sanitarie, che potrebbero essere più restrittive.

Si ricorda che tutte le attività debbono essere effettuate nel rispetto delle Linee Guida governative, della FMI e della FMSI e che le Regioni e le Provincie autonome potrebbero stabilire specifiche ordinanze. Per questo motivo si sensibilizza sulla necessità di verificare la normativa locale (Regioni e Provincie autonome e Comuni) che potrebbe differenziarsi dalle disposizioni generali.

Si invitano gli Affiliati, i Licenziati ed i Tesserati a informarsi sulle novità che dovessero concretizzarsi oltre che sugli ordinari organi di stampa, anche attraverso il sito web federale www.federmoto.it. Clicca qui per “Attività sportive consentite dal DPCM del 3 dicembre: chiarimenti”