Approvazione Rp 2026 norma RMM

Sì allega nota del regolamento Rmm 2026

che sarà applicato l’Art. 13 – pag 16 del RMM riguardante la sanzione di 200 euro se gli RP arrivassero con meno di 15 giorni dalla gara.

Sotto la nota del regolamento


Art. 13 – Regolamento Particolare

1. Il Regolamento Particolare – RP – è il documento ufficiale, propedeutico e obbligatorio per il

rilascio del permesso di organizzazione (nulla osta), che sancisce l’impegno

dell’Organizzatore alla rispondenza delle modalità di svolgimento della manifestazione

alle norme tecnico-sportive emanate dalla Federazione ed alle norme di legge applicabili.

2. Il RP descrive dettagliatamente lo svolgimento di ogni singola manifestazione ed

individua le specifiche caratteristiche di specialità sportiva.

3. Il RP di ogni manifestazione sportiva, firmato dal legale rappresentante

dell’Organizzatore, anche con modalità digitali, attraverso procedure operative stabilite dal

Consiglio Federale, deve comprendere le seguenti indicazioni principali:

16a) b) indicazione dell’associazione sportiva che organizza la manifestazione e sua sede

classificazione e la denominazione della manifestazione ed eventuali validità per

Campionati, Trofei, Coppe, Challenge etc, per ogni singola gara in programma

c) dichiarazione che la manifestazione è organizzata in conformità alle norme federali

d) data e la località di svolgimento

e) tracciato di percorso;

f) distanza o la durata;

g) caratteristiche e classificazione dei motocicli ammessi;

h) tasse, termini e le modalità di iscrizione;

i) disposizioni concernenti: i controlli preliminari, le verifiche; le prove ufficiali, le

eventuali prove libere;

j) partenza ed il numero massimo eventuale dei partenti;

k) modalità di svolgimento delle singole gare;

4. L’Organizzatore dovrà inserire, all’interno del nel sistema gestionale federale:

il nominativo del DdG appositamente individuato per la manifestazione e che

provvederà a sottoscrivere il Regolamento Particolare attraverso apposite

procedure operative definite dalla Federazione, anche con modalità digitali.

il nominativo del Medico di Gara – iscritto nell’apposito elenco federale – individuato

per la manifestazione e che provvederà a sottoscrivere il Regolamento Particolare

attraverso apposite procedure operative definite dalla Federazione, anche con

modalità digitali.

Sulla base di quanto previsto dalle rispettive norme di specialità, il RP potrà anche

prevedere l’inserimento di ulteriori figure di Addetti alle Manifestazioni e Preposti,

nelle declinazioni di cui ai successivi artt. 23 comma 3 – 27 – 28 – 28 bis – 28 ter.

Il loro eventuale inserimento non necessita di sottoscrizione del Regolamento

Particolare.

5. La Struttura Federale competente – secondo quanto stabilito dall’art. 1 comma 8 del presente

Regolamento – provvederà ad approvare il Regolamento Particolare, attraverso procedure

operative annualmente stabilite dal Consiglio Federale, anche con modalità digitali.

6. La Struttura Federale deputata alla approvazione del RP provvederà, verificata la

sussistenza di tutta la documentazione richiesta, ad emettere, attraverso il sistema

gestionale federale, il nulla osta della manifestazione di cui al successivo art. 15.

7. L’Organizzatore visionerà nella apposita area riservata presente all’interno del sistema di

gestione federale tutta la documentazione.

8. Il Regolamento Particolare, debitamente firmato, secondo le prescrizioni di cui al comma

4, sarà presente all’interno del fascicolo di gara predisposto dal Commissario di Gara,

attraverso apposite procedure operative definite dalla Federazione, anche con modalità

digitali.

9. Qualsiasi disposizione contenuta nel RP o nel programma, contraria alle norme federali ed

alle disposizioni di legge in genere deve essere considerata nulla.

10. I RP, come stabilito nella Circolare Sportiva FMI, devono essere completati e presentati

alla Struttura Federale deputata alla sua approvazione almeno 15 giorni prima la data di

svolgimento della stessa.

Nel caso i R.P. giungessero meno di 15 giorni prima lo svolgimento della

manifestazione, il M.C. organizzatore sarà gravato di una tassa aggiuntiva di + € 200,00

da corrispondere alla Struttura Federale deputata alla approvazione della manifestazione

entro 3 giorni dall’invio della comunicazione relativa all’ applicazione della tassa

aggiuntiva.

17I R.P. che giungessero meno di 5 giorni prima della data di svolgimento della

manifestazione saranno respinti.

11. Il R.P. una volta approvato dalla Struttura Federale competente, a norma di quanto

indicato all’art. 1 comma 8 del presente Regolamento, non potrà essere modificato.

Eventuali modifiche potranno essere richieste dalla Struttura Federale deputata alla

approvazione della manifestazione attraverso un nuovo iter approvativo.

Il DdG, limitatamente alle attività di propria competenza, in aderenza alla vigente

regolamentazione, potrà produrre comunicati che integrano la funzione del R.P.

12. l R.P. di una manifestazione non può essere divulgato né pubblicato prima che la

Struttura Federale competente alla approvazione della stessa ne abbia dato esplicita

autorizzazione allo svolgimento attraverso la produzione di apposito Nulla Osta – di cui al

successivo art. 15 del presente Regolamento.

Coloro che divulgheranno il RP della manifestazione prima di tale formalità saranno deferiti agli Organi di Giustizia.

https://www.federmoto.it/wp-content/uploads/sites/2/2023/12/Regolamento-Manifestazioni-Motociclistiche-al-26.11.2025.pdf