Sì allega nota del regolamento Rmm 2026
che sarà applicato l’Art. 13 – pag 16 del RMM riguardante la sanzione di 200 euro se gli RP arrivassero con meno di 15 giorni dalla gara.
Sotto la nota del regolamento
Art. 13 – Regolamento Particolare
1. Il Regolamento Particolare – RP – è il documento ufficiale, propedeutico e obbligatorio per il
rilascio del permesso di organizzazione (nulla osta), che sancisce l’impegno
dell’Organizzatore alla rispondenza delle modalità di svolgimento della manifestazione
alle norme tecnico-sportive emanate dalla Federazione ed alle norme di legge applicabili.
2. Il RP descrive dettagliatamente lo svolgimento di ogni singola manifestazione ed
individua le specifiche caratteristiche di specialità sportiva.
3. Il RP di ogni manifestazione sportiva, firmato dal legale rappresentante
dell’Organizzatore, anche con modalità digitali, attraverso procedure operative stabilite dal
Consiglio Federale, deve comprendere le seguenti indicazioni principali:
16a) b) indicazione dell’associazione sportiva che organizza la manifestazione e sua sede
classificazione e la denominazione della manifestazione ed eventuali validità per
Campionati, Trofei, Coppe, Challenge etc, per ogni singola gara in programma
c) dichiarazione che la manifestazione è organizzata in conformità alle norme federali
d) data e la località di svolgimento
e) tracciato di percorso;
f) distanza o la durata;
g) caratteristiche e classificazione dei motocicli ammessi;
h) tasse, termini e le modalità di iscrizione;
i) disposizioni concernenti: i controlli preliminari, le verifiche; le prove ufficiali, le
eventuali prove libere;
j) partenza ed il numero massimo eventuale dei partenti;
k) modalità di svolgimento delle singole gare;
4. L’Organizzatore dovrà inserire, all’interno del nel sistema gestionale federale:
– il nominativo del DdG appositamente individuato per la manifestazione e che
provvederà a sottoscrivere il Regolamento Particolare attraverso apposite
procedure operative definite dalla Federazione, anche con modalità digitali.
– il nominativo del Medico di Gara – iscritto nell’apposito elenco federale – individuato
per la manifestazione e che provvederà a sottoscrivere il Regolamento Particolare
attraverso apposite procedure operative definite dalla Federazione, anche con
modalità digitali.
Sulla base di quanto previsto dalle rispettive norme di specialità, il RP potrà anche
prevedere l’inserimento di ulteriori figure di Addetti alle Manifestazioni e Preposti,
nelle declinazioni di cui ai successivi artt. 23 comma 3 – 27 – 28 – 28 bis – 28 ter.
Il loro eventuale inserimento non necessita di sottoscrizione del Regolamento
Particolare.
5. La Struttura Federale competente – secondo quanto stabilito dall’art. 1 comma 8 del presente
Regolamento – provvederà ad approvare il Regolamento Particolare, attraverso procedure
operative annualmente stabilite dal Consiglio Federale, anche con modalità digitali.
6. La Struttura Federale deputata alla approvazione del RP provvederà, verificata la
sussistenza di tutta la documentazione richiesta, ad emettere, attraverso il sistema
gestionale federale, il nulla osta della manifestazione di cui al successivo art. 15.
7. L’Organizzatore visionerà nella apposita area riservata presente all’interno del sistema di
gestione federale tutta la documentazione.
8. Il Regolamento Particolare, debitamente firmato, secondo le prescrizioni di cui al comma
4, sarà presente all’interno del fascicolo di gara predisposto dal Commissario di Gara,
attraverso apposite procedure operative definite dalla Federazione, anche con modalità
digitali.
9. Qualsiasi disposizione contenuta nel RP o nel programma, contraria alle norme federali ed
alle disposizioni di legge in genere deve essere considerata nulla.
10. I RP, come stabilito nella Circolare Sportiva FMI, devono essere completati e presentati
alla Struttura Federale deputata alla sua approvazione almeno 15 giorni prima la data di
svolgimento della stessa.
Nel caso i R.P. giungessero meno di 15 giorni prima lo svolgimento della
manifestazione, il M.C. organizzatore sarà gravato di una tassa aggiuntiva di + € 200,00
da corrispondere alla Struttura Federale deputata alla approvazione della manifestazione
entro 3 giorni dall’invio della comunicazione relativa all’ applicazione della tassa
aggiuntiva.
17I R.P. che giungessero meno di 5 giorni prima della data di svolgimento della
manifestazione saranno respinti.
11. Il R.P. una volta approvato dalla Struttura Federale competente, a norma di quanto
indicato all’art. 1 comma 8 del presente Regolamento, non potrà essere modificato.
Eventuali modifiche potranno essere richieste dalla Struttura Federale deputata alla
approvazione della manifestazione attraverso un nuovo iter approvativo.
Il DdG, limitatamente alle attività di propria competenza, in aderenza alla vigente
regolamentazione, potrà produrre comunicati che integrano la funzione del R.P.
12. l R.P. di una manifestazione non può essere divulgato né pubblicato prima che la
Struttura Federale competente alla approvazione della stessa ne abbia dato esplicita
autorizzazione allo svolgimento attraverso la produzione di apposito Nulla Osta – di cui al
successivo art. 15 del presente Regolamento.
Coloro che divulgheranno il RP della manifestazione prima di tale formalità saranno deferiti agli Organi di Giustizia.
https://www.federmoto.it/wp-content/uploads/sites/2/2023/12/Regolamento-Manifestazioni-Motociclistiche-al-26.11.2025.pdf



